Art. 3.
(Organi e organizzazione degli IRSFM).

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Organizzazione e organi degli IRSFM). 1. La direzione degli IRSFM è affidata a un presidente indicato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentito il rettore dell'università interessata.
      2.
Sono organi di governo degli IRSFM:

          a) il comitato tecnico-scientifico;

          b) il comitato Tecnico di valutazione.

      3. Il comitato tecnico-scientifico ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'istituto con la programmazione didattica e scientifica delle università e di verificare la corretta attuazione della programmazione. Il comitato è composto da tre membri: il preside della facoltà di Medicina e chirurgia della università in cui opera l'IRSFM che lo presiede; un membro indicato dal Ministro dell'università e della ricerca e un membro indicato dal Ministro della salute.
      4. Il comitato tecnico di valutazione è composto da tre membri individuati, rispettivamente, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal rettore dell'università in cui opera

 

Pag. 6

l'IRSFM. Ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
      5. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali dei docenti universitari e la funzionale integrazione con tali compiti dell'impegno assistenziale, il modello di gestione operativa in seno agli IRSFM è di tipo dipartimentale assistenziale integrato (DAI).
      6. Nell'ambito dei dipartimenti sono realizzati anche modelli strutturali intra-dipartimentali al fine di consentire il più completo esercizio delle attività istituzionali e di formazione medica per ogni docente della facoltà di medicina e chirurgia».

      2. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è abrogato.