1. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Organizzazione e organi degli IRSFM). 1. La direzione degli IRSFM è affidata a un presidente indicato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentito il rettore dell'università interessata.
2. Sono organi di governo degli IRSFM:
a) il comitato tecnico-scientifico;
b) il comitato Tecnico di valutazione.
3. Il comitato tecnico-scientifico ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'istituto con la programmazione didattica e scientifica delle università e di verificare la corretta attuazione della programmazione. Il comitato è composto da tre membri: il preside della facoltà di Medicina e chirurgia della università in cui opera l'IRSFM che lo presiede; un membro indicato dal Ministro dell'università e della ricerca e un membro indicato dal Ministro della salute.
4. Il comitato tecnico di valutazione è composto da tre membri individuati, rispettivamente, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal rettore dell'università in cui opera
2. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è abrogato.